Nomina del nuovo datore di lavoro e conseguenze in materia di deleghe e subdeleghe

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La nomina del nuovo Datore di Lavoro, a fronte dell’intuitu personae che caratterizza il rapporto che sussiste fra lo stesso e il delegato e l’eventuale subdelegato, comporta la cessazione delle precedenti deleghe e sub-deleghe conferite, con la necessità di procedere ad un nuovo conferimento.

Sempre che vi sia l’intenzione di mantenere la suddivisione di responsabilità esistente prima della variazione del Datore di Lavoro.

Ad ogni modo il nuovo conferimento delle deleghe e sub-deleghe di funzioni non implica che i soggetti precedentemente individuati come delegati e sub-delegati non possano essere rinominati per le medesime funzioni.

Al contrario, le nuove deleghe e sub-deleghe di funzioni da parte del Datore di Lavoro possono essere conferite nei confronti dei medesimi soggetti individuati dal precedente datore di Lavoro, rimanendo da un punto di vista sostanziale, la precedente suddivisione di ruoli e funzioni.

L’attribuzione di nuove deleghe e sub-deleghe da parte del Datore di Lavoro, invero, rileva da un punto di vista formale ai fini della validità delle stesse, in quanto necessaria per far emergere la scelta personale del Datore di Lavoro rispetto ai soggetti da delegare; scelta che in ogni caso non vieta allo stesso di trovarsi in linea con le scelte precedentemente fatte dal vecchio Datore di Lavoro e di rinominare gli stessi delegati purché, appunto, tramite nuovi atti formali di conferimento.


La nomina del nuovo Datore di Lavoro, a fronte dell’intuitu personae che caratterizza il rapporto che sussiste fra lo stesso e il delegato e l’eventuale subdelegato, comporta la cessazione delle precedenti deleghe e sub-deleghe conferite, con la necessità di procedere ad un nuovo conferimento.

Sempre che vi sia l’intenzione di mantenere la suddivisione di responsabilità esistente prima della variazione del Datore di Lavoro.

Ad ogni modo il nuovo conferimento delle deleghe e sub-deleghe di funzioni non implica che i soggetti precedentemente individuati come delegati e sub-delegati non possano essere rinominati per le medesime funzioni.

Al contrario, le nuove deleghe e sub-deleghe di funzioni da parte del Datore di Lavoro possono essere conferite nei confronti dei medesimi soggetti individuati dal precedente datore di Lavoro, rimanendo da un punto di vista sostanziale, la precedente suddivisione di ruoli e funzioni.

L’attribuzione di nuove deleghe e sub-deleghe da parte del Datore di Lavoro, invero, rileva da un punto di vista formale ai fini della validità delle stesse, in quanto necessaria per far emergere la scelta personale del Datore di Lavoro rispetto ai soggetti da delegare; scelta che in ogni caso non vieta allo stesso di trovarsi in linea con le scelte precedentemente fatte dal vecchio Datore di Lavoro e di rinominare gli stessi delegati purché, appunto, tramite nuovi atti formali di conferimento.

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