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Il sottoprodotto può derivare da qualsiasi processo diretto alla produzione di risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, potenzialmente, anche da attività che producono servizi. È quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiamato ad esprimersi, a seguito di un interpello formulato da Confindustria, sulla nozione di “processo di produzione” di cui alla disciplina del sottoprodotto (art. 184-bis, comma 1, lett. a), TUA), specificando se debba intendersi esclusivamente un processo finalizzato alla produzione di un bene finito. Guarda il video per saperne di più.