Prescrizione 231: la recentente sentenza della cassazione

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Nella recente sentenza n. 31 854 del 19 agosto 2021, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di prescrizione 231. nel caso in questione, una Società, condannata nel 2012 al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 600.000, è stata raggiunta dalla cartella esattoriale di pagamento a distanza di oltre 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

L’azienda, pertanto, ha presentato ricorso al Giudice dell’esecuzione, chiedendo di dichiarare il decorso del termine quinquennale della prescrizione ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 231/2001.

Il Giudice, tuttavia, ha rigettato tale richiesta sostenendo, non solo che l’articolo 22 avesse per oggetto solo la prescrizione dell’illecito amministrativo e non anche la prescrizione della sanzione, ma anche che nel caso in questione si dovesse applicare la normativa in materia di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. ai sensi del quale I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni .

Contro tale statuizione, la Società in questione ha presentato ricorso di in Cassazione sostenendo l’erronea interpretazione dell’art. 22 data dall’asserita “inapplicabilità del termine prescrizionale quinquennale alla sanzione amministrativa”. Ebbene la Suprema Corte, ha accolto il ricorso presentato specificando, fra le altre motivazioni, che il richiamo alle norme civilistiche, sebbene previsto dalla legge delega n. 300 del 2000 deve intendersi limitato al regime interruttivo della prescrizione e non al termine della prescrizione.

Con ciò a significare che a differenza di quanto sostenuto dal Giudice dell’esecuzione, non è possibile fare riferimento all’art. 2953 c.c. che dispone la prescrizione decennale, dovendosi invece applicare il termine quinquennale, valido non solo per l’illecito ma anche per la sanzione amministrativa.

 


Nella recente sentenza n. 31 854 del 19 agosto 2021, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di prescrizione 231. nel caso in questione, una Società, condannata nel 2012 al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 600.000, è stata raggiunta dalla cartella esattoriale di pagamento a distanza di oltre 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

L’azienda, pertanto, ha presentato ricorso al Giudice dell’esecuzione, chiedendo di dichiarare il decorso del termine quinquennale della prescrizione ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 231/2001.

Il Giudice, tuttavia, ha rigettato tale richiesta sostenendo, non solo che l’articolo 22 avesse per oggetto solo la prescrizione dell’illecito amministrativo e non anche la prescrizione della sanzione, ma anche che nel caso in questione si dovesse applicare la normativa in materia di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. ai sensi del quale I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni .

Contro tale statuizione, la Società in questione ha presentato ricorso di in Cassazione sostenendo l’erronea interpretazione dell’art. 22 data dall’asserita “inapplicabilità del termine prescrizionale quinquennale alla sanzione amministrativa”. Ebbene la Suprema Corte, ha accolto il ricorso presentato specificando, fra le altre motivazioni, che il richiamo alle norme civilistiche, sebbene previsto dalla legge delega n. 300 del 2000 deve intendersi limitato al regime interruttivo della prescrizione e non al termine della prescrizione.

Con ciò a significare che a differenza di quanto sostenuto dal Giudice dell’esecuzione, non è possibile fare riferimento all’art. 2953 c.c. che dispone la prescrizione decennale, dovendosi invece applicare il termine quinquennale, valido non solo per l’illecito ma anche per la sanzione amministrativa.

 

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