Scorie nere di acciaieria, l’acquisto della qualifica di rifiuto

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Le acciaierie, al termine dei procedimenti aziendali, possono decidere di gestire le scorie nere esitanti come rifiuti, identificandoli con il codice CER 100202 (scorie non trattate).

Tuttavia, non è sempre agevole individuare il momento in cui le scorie “residuo di produzione” diventano scorie “di cui il produttore voglia disfarsi”, ossia rifiuti ai sensi dell’art. 183 TUA.

Intervengono sul tema le Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico, adottate dalla Regione Lombardia con deliberazione n. XI/5224 della seduta del 13 settembre 2021, intervenendo sulla gestione delle scorie come rifiuto da recuperare con cessazione della qualifica di rifiuto.

Tale documento chiarisce che il momento in cui le scorie acquistano la qualifica di rifiuto non può che essere individuato a valle delle operazioni di deferrizzazione, la quale può avvenire a diversi livelli, ossia sia con frantumazione grossolana che con più stadi di frantumazione.

Ciò posto, solo a termine di tale fase detti residui dovranno essere gestiti in conformità con le disposizioni di cui alla Parte IV del Testo Unico ambientale.

 


Le acciaierie, al termine dei procedimenti aziendali, possono decidere di gestire le scorie nere esitanti come rifiuti, identificandoli con il codice CER 100202 (scorie non trattate).

Tuttavia, non è sempre agevole individuare il momento in cui le scorie “residuo di produzione” diventano scorie “di cui il produttore voglia disfarsi”, ossia rifiuti ai sensi dell’art. 183 TUA.

Intervengono sul tema le Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico, adottate dalla Regione Lombardia con deliberazione n. XI/5224 della seduta del 13 settembre 2021, intervenendo sulla gestione delle scorie come rifiuto da recuperare con cessazione della qualifica di rifiuto.

Tale documento chiarisce che il momento in cui le scorie acquistano la qualifica di rifiuto non può che essere individuato a valle delle operazioni di deferrizzazione, la quale può avvenire a diversi livelli, ossia sia con frantumazione grossolana che con più stadi di frantumazione.

Ciò posto, solo a termine di tale fase detti residui dovranno essere gestiti in conformità con le disposizioni di cui alla Parte IV del Testo Unico ambientale.

 

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