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Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto, in quanto riconducibili all’ipotesi derogatoria di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), TUA, sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggiano l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana.
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