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La disciplina dei SOA (sottoprodotti di origine animale) lascia spazio a numerosi problemi applicativi in quanto riconducibile sia all’ambito comunitario del Regolamento 1069/2009/CE che a quello nazionale del D. Lgs. n. 152/2006.
Ed invero, una corretta gestione dei SOA dovrebbe muovere dalla iniziale classificazione degli stessi come sottoprodotti o rifiuti.
Infatti, gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti e soggetti alla disciplina comunitaria del Regolamento solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis del TUA.
Ovvero se rispettano le quattro condizioni imposte dalla norma e chi li detiene è in grado di dimostrare la sussistenza delle stesse.
In ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, infatti, non possono che classificarsi come rifiuti e, pertanto, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti di cui alla Parte IV del TUA.