di Francesca Romana Fortunati
Commento a Cass. Pen., Sez. III, 17.05.2024 n. 19637.La sentenza in commento conferma i recenti orientamenti sull’applicazione del principio della non punibilità per tenuità del fatto in ipotesi di contravvenzione ambientale (art. 256 c. 2 TUA). Nella fattispecie in esame, nonostante l’attivazione della procedura estintiva di cui agli artt. 318 ss. TUA ed il solo successivo ripristino delle condizioni ambientali da parte dell’imputato, la S.C. ha comunque negato l’applicabilità automatica dell’art. 131 bis cp, sottolineando che la valutazione della gravità dell’offesa ambientale deve essere effettuata al momento della condotta illecita. La mancata estinzione del reato, quindi, comporta l'inapplicabilità tout court del meccanismo estintivo ex art. 318 bis ss. TUA ma non comporta la automatica applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. Seppur acquisti rilievo per tale istituto anche la condotta post factum, la stessa non potrà tuttavia di per sé sola rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto.
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