Procedura estintiva ambientale tra finalità riparatoria-deflattiva e facoltatività

Descrizione

Brevi note a Cass Pen., Sez III, n. 32962 del 28.07.2023

di Francesca Romana Fortunati

Con la sentenza n. 32962 del 28.07.2023, la terza sezione penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul rapporto tra obbligatorietà della procedura estintiva ambientale di cui agli artt. 318 bis ss. TUA ed  improcedibilità dell’azione penale, in ipotesi di sua mancata attuazione.

Confermando un orientamento granitico, ha ribadito che tale procedura non è obbligatoria, e che «l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale». La formale assenza della procedura estintiva, tuttavia, non significa che il contravventore non possa comunque ottenere l’estinzione del reato, ben potendo attivare il meccanismo dell’oblazione per definire favorevolmente il procedimento penale.


 

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI