Brevi note a Cass Pen., Sez III, n. 32962 del 28.07.2023di Francesca Romana Fortunati
Con la sentenza n. 32962 del 28.07.2023, la terza sezione penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul rapporto tra obbligatorietà della procedura estintiva ambientale di cui agli artt. 318 bis ss. TUA ed improcedibilità dell’azione penale, in ipotesi di sua mancata attuazione. Confermando un orientamento granitico, ha ribadito che tale procedura non è obbligatoria, e che «l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale». La formale assenza della procedura estintiva, tuttavia, non significa che il contravventore non possa comunque ottenere l’estinzione del reato, ben potendo attivare il meccanismo dell’oblazione per definire favorevolmente il procedimento penale.
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