Descrizione
Nell’ipotesi di commissione dei reati di cui agli artt. 256 c. 1 e 259 d. lgs. 152/2006, il mezzo da confiscare deve appartenere all’autore del reato, tanto che la confisca di mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo non può essere automaticamente ordinata dal Giudice, a condizione che nei confronti dello stesso terzo non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti e sia provata la sua buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di un uso illecito della cosa. E’ onere tuttavia del terzo proprietario estraneo ai reati fornire una rigorosa dimostrazione della buona fede, che non configura un’ipotesi di inversione dell’onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l’accertamento di una responsabilità penale.
LEGGI DI PIÙ