di Giulia Todini
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce ai sensi dell’art. 212 del D. lgs. n. 152/2006 requisito per lo svolgimento di determinate attività in ambito ambientale.
Come noto, infatti, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, rispondono alle specifiche categorie di iscrizione dell’ANGA.
Tuttavia, il legislatore - nell’ambito di principi più generali di matrice europea - prevede espressamente delle esclusioni per determinate categorie di soggetti che, per quanto di interesse, svolgono le attività di intermediazione e commercio senza detenzione.
Con il presente contributo, pertanto, si intende fare chiarezza in ordine alle esclusioni previste al comma 5 del menzionato articolo.
LEGGI DI PIU'