di Giulia Todini
Un concetto fortemente discusso in materia ambientale è il sottoprodotto. Ciò in quanto oggetto di continue incertezze applicative dovute alla difficile delimitazione normativa che ne fa il legislatore all’interno del testo unico ambientale.
Ed invero, i presupposti di applicazione del sottoprodotto passano attraverso il rispetto di determinate condizioni fissate dall’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006, tra queste la c.d. certezza del riutilizzo.
Tale condizione, al pari delle altre invero, ha visto numerosi interventi giurisprudenziali volti ad identificarne la reale portata applicativa anche alla luce dell’evoluzione della disciplina sul punto.
Con la sentenza in commento si aggiunge un ulteriore tassello interpretativo ai fini della corretta applicazione dell’istituto.
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