Termovalorizzatori e PNRR: questione di priorità o semplice miopia?

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di Daniele Carissimi

Nelle scorse settimane il Ministero della Transizione Ecologica ha finalmente pubblicato gli attesissimi Decreti n. 396 e 397 del 2021 e i relativi Avvisi pubblici per la selezione dei progetti in tema di economia circolare da finanziare con le risorse del PNRR.

Selezione a cui possono essere presentate dagli operatori economici numerose proposte, che vanno dal miglioramento della raccolta differenziata, all’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di riciclo, alla messa in campo di iniziative “flagship” per particolari tipologie di rifiuti.

Grandi assenti restano però gli impianti di termovalorizzazione, in quali, in nome del c.d. principio di matrice europea del Do not significant harm (DNSH) vengono categoricamente esclusi dalle tipologie di progetti finanziabili perché ritenuti dannosi per l’economia circolare.

Decisione che appare piuttosto singolare, per non dire contradditoria, di fronte al fatto che il recupero energetico è uno degli strumenti previsti dal legislatore europeo stesso proprio per accompagnare la transizione verso modelli di economia circolare, e non certo per sovvertirla. Quali dunque le ragioni sottese a tale netta scelta di campo?

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