Abbandono di rifiuti, l’ingente quantità esclude il 131 bis

Descrizione

Cass. Pen., Sez. III, sent. 7 Novembre 2022 n. 41809

Non trova applicazione l’art. 131 bis c.p., relativo all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in caso di abbandono di rifiuti misti in notevole quantità.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 41809 del 7 novembre scorso, conferma la sanzione inflitta al ricorrente, il quale era stato condannato dal Tribunale di Bologna per i reati di abbandono e gestione illecita di rifiuti di cui gli art. 192 e 256 TUA.
Nel caso in specie, i giudici hanno infatti ritenuto che l’abbandono di diverse tipologie di rifiuti in grande quantità, sia sufficiente ad escludere la particolare tenuità dell’offesa richiesta dall’art. 131 bis.

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