Abbandono rifiuti, quando il titolare non è responsabile

Descrizione

Cass. pen., sez. III, sent. del 31 luglio 2023, n. 33423

Al fine di escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 2, TUA, non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell’impresa o dell’Ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un impresa o dal responsabile di un Ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’Ente.

È quanto sostenuto dalla Cassazione, nella decisione n. 33423/2023, con la quale ribadisce che gli artt. 255, comma 1, e 256, comma 2, TUA non comminano le sanzioni penali in funzione del collegamento tra i rifiuti e l’attività svolta dall’impresa o dall’Ente cui è preposto il soggetto che procede all’illecito sversamento, bensì in ragione della qualifica soggettiva del medesimo. Tuttavia, il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all’impresa o all’Ente cui è preposto l’imputato.

Pertanto, gli Ermellini rigettano il ricorso presentato dal titolare di un’impresa che sostentava la configurabilità solo nelle ipotesi in cui vi sia un collegamento diretto tra l’attività di deposito incontrollato e l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

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