Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 5 maggio 2023, n. 18917
In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell’area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l’obbligo di rimuovere i rifiuti nel temine previsto dalla normativa in materia, sicché l’omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la decisione n. 18917 del 5 maggio 2023, la quale continua chiarendo che la protrazione di un deposito incontrollato, pur da altri realizzato, determina il concorso nel reato del successivo detentore, che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), TUA, va individuato non solo nel produttore del rifiuto, bensì anche nel soggetto che ne è in possesso.
In ordine al caso di specie, dalla sentenza emerge che la ricorrente, benché non avesse posto in essere alcuna condotta attiva volta alla realizzazione del deposito incontrollato, nel subentrare come affittuaria nella gestione di un impianto di recupero e smaltimento di recupero, aveva acquistato anche le rimanenze di magazzino, ivi inclusi i rifiuti oggetto di contestazione, dando atto di ciò nel proprio registro di carico e scarico.
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