L’errore scusabile deve essere determinato da un fatto positivo dell’autorità amministrativa

Descrizione

Cass. pen., sez. II, sent. dell’11 maggio 2023, n. 20218

Integra il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/2006, lo sversamento indiretto in pubblica fognatura di acque reflue di vegetazione da frantoio oleario, potendo la buona fede del trasgressore rilevare solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere.

Lo sostiene la Corte di Cassazione, nella decisione n. 20218 dell’11 maggio 2023, con la quale di chiarava inammissibile il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società che aveva illecitamente smaltito le acque di vegetazione risultanti dalla molitura delle olive, determinando un’avaria del depuratore comunale.

Gli Ermellini ritengono correttamente applicato il principio richiamato da parte dei giudici di merito, in quanto affinché potessero ricorrere gli estremi dell’errore scusabile, l’imputato avrebbe dovuto quanto meno informarsi presso gli organi a ciò deputati se la propria condotta fosse legittima. LEGGI DI PIÙ

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