Descrizione
Cass. Pen, Sez. III, sent. 2 Novembre 2022 n. 41118
Non possono essere considerati “materia prima secondaria da destinare alla cessione di terzi”, bensì rifiuti, gli inerti da demolizione lasciati in giacenza per un lungo periodo di tempo.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con sent. 41118/2022, nella quale i giudici rigettano le doglianze del ricorrente, condannato in primo grado per gestione non autorizzata di rifiuti.
L’appartenenza al genus dei rifiuti dei suddetti materiali, oltre al fatto di essere stati ritrovati in stato di miscelamento, è data dal fatto che l’acquirente non li avevi mai ritirati, lasciandoli per mesi nei locali dell’azienda
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