Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 30 luglio 2024, n. 31108
La deroga sanzionatoria di cui all'art. 256-bis, comma 6, TUA, che, nella versione previgente del decreto rispetto a quella odierna, prevedeva che non si applicassero le sanzioni per il reato di combustione illecita di rifiuti ma le sanzioni amministrative previste per quello di abbondo di rifiuti, in presenza di rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, lettera e), si riferisce esclusivamente ai materiali agricoli bruciati come tali, senza l'aggiunta di ulteriori materiali - anche se funzionale all'accensione o a un più rapido abbruciamento.
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