Descrizione
Cass. pen., sez. III, sent. del 28 luglio 2023, n . 32962
La procedura di cui agli articoli 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006, relativa all’estinzione delle contravvenzioni ambientali, non è obbligatoria e l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione stessa non è causa di improcedibilità dell’azione penale.
È questo l’orientamento avvalorato dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 32962/2023, ha ripreso altre pronunce sul tema, specificando che l’imputato, nonostante la formale assenza della procedura estintiva in oggetto, può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria.
Infine, sul rapporto tra la procedura estintiva e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 13-bis c.p., i giudici affermano che la seconda può essere applicata a casi limitati, in cui la prima sia concretamente applicabile.
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