L’assenza del danno non rileva per la particolare tenuità del fatto

Descrizione

Cass. pen., sez. III, sent. del 10 luglio 2023, n. 29818

L’assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette costituisce condizione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali prev iste dal Testo Unico ambientale disciplinato dagli articoli 318 - bis e ss. Diversamente, non può costituire argomento spendibile ai fini dell’articolo 131 - bis C.p., relativo all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Lo sostiene la C assazione, che, con la decisione n. 29818/23, dichiara inammissibile il ricorso presentato avverso una pronuncia del Tribunale che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ordine ai ricorrenti che - in qualità di responsabili di cantiere - nell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle calotte di una galleria, avevano provocato l’immissione nelle acque superficiali di rifiuti speciali non pericolosi.

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