Liceità deposito temporaneo, ribadito l’onere della prova in capo al produttore

Descrizione

Cass. penale Sez. III n. 47040 del 13 dicembre 2022

La Suprema Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, commi 1-3, del D.Lgs. n. 153 del 2006, il giudice deve qualificare come rifiuti i materiali provenienti da demolizione, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono.

È fatta salva tuttavia la prova, da parte dell’interessato, di fornire la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione del regime giuridico di “deposito temporaneo” o “sottoprodotto,” più favorevole.

Viene ribadito che l’onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo ex art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riguardo alla gestione dei rifiuti, grava sul produttore degli stessi alla luce della natura eccezionale e derogatoria di questo tipo di deposito rispetto a quella ordinaria.

La vicenda trae origine dal mancato possesso delle autorizzazioni necessarie e dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti di un’impresa di costruzione che effettuava un’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da lavori di ristrutturazione di un ospedale nonché dal deposito di rifiuti in modo incontrollato sul suolo nudo.

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