Descrizione
Cass. penale Sez. III n. 47040 del 13 dicembre 2022
La Suprema Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, commi 1-3, del D.Lgs. n. 153 del 2006, il giudice deve qualificare come rifiuti i materiali provenienti da demolizione, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono.
È fatta salva tuttavia la prova, da parte dell’interessato, di fornire la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione del regime giuridico di “deposito temporaneo” o “sottoprodotto,” più favorevole.
Viene ribadito che l’onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo ex art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riguardo alla gestione dei rifiuti, grava sul produttore degli stessi alla luce della natura eccezionale e derogatoria di questo tipo di deposito rispetto a quella ordinaria.
La vicenda trae origine dal mancato possesso delle autorizzazioni necessarie e dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti di un’impresa di costruzione che effettuava un’attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da lavori di ristrutturazione di un ospedale nonché dal deposito di rifiuti in modo incontrollato sul suolo nudo.
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