Descrizione
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 19 maggio 2022, n. 19666
Gli articoli 318-ter e ss. Del Testo Unico ambientale non stabiliscono che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato.
Lo sostiene la Cassazione, con la pronuncia n. 19666 del 19 maggio 2022, chiamata ad esprimersi in merito al ricorso proposto da due soggetti, condannati, ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), TUA, per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, in difetto dell’iscrizione all’Albo.
Gli ermellini, quindi, chiariscono, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che in tema di reati ambientali, l’omessa indicazione all’indagato delle prescrizioni ex art. 318-bis ess. TUA, non è causa di improcedibilità dell’azione penale.
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