Descrizione
Cass.Pen., Sez. III, 10.07.2023 n. 29818 Quando il danno (o il pericolo concreto ed attuale di danno) non sono esigui,deve essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cp.Nel caso sottoposto alla S.C., in cui era stataaccertata la violazione dell’art.256 c. 1 lett. a) e c. 2 TUA, è stata esclusa l’applicabilità del’art. 131 bis cpin quanto nella valutazione del grado di offesa al bene protetto, il giudizioprognosticoex anteeffettuato al momento di commissione dellacondottaaveva portato correttamente i Giudici a ritenere non esiguo il pericolo didanno in considerazione dell’entità accertata dello sversamento, della naturadel materiale sversato e della matrice attinta.La tesi difensiva volta a valorizzare il riscontro postumo dell’assenza didanno e della intervenuta bonifica dei luoghi ai fini dell’applicabilità dell’art.131 bis cp è statapertantoritenuta non rilevante per ottenere la declaratoriadi non punibilità, ma riguardevole per la procedura di estinzione dellecontravvenzioni ambientali di cui agli artt. 318 bis ss TUA.
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