di Valentina Bracchi
In questo periodo pandemico il legislatore ambientale è stato particolarmente attivo intervenendo sul Testo Unico Ambientale, dapprima per allineare la legislazione nazionale a quella comunitaria e poi ancora per aggiustare il tiro rispetto a disposizioni poco centrate.
Riflettori puntati sul documento previsto dall' art. 188 in caso di operazioni intermedie: prima certificato, poi attestazione di avvenuto smaltimento, per un po’ attestazione di avvio a smaltimento o recupero, ora parzialmente scomparso.
In vigore dal 31 luglio scorso l’art. 35 della legge 108 del 29 luglio 2020, che ha convertito il DL 77 del 31 maggio 2021 ha espressamente attribuito la responsabilità̀ per il corretto smaltimento dei rifiuti, al soggetto che effettua le operazioni intermedie di smaltimento.
Contestualmente la novella, con le modifiche apportate in sede di conversione, ha espunto dal quinto comma del 188, ogni riferimento al variamente nominato documento di attestazione dello smaltimento.
Il documento, da ultimo ribattezzato comunicazione di avvenuto smaltimento, compare ora solo nel secondo periodo del 188 e nel 188-bis tra gli elementi che saranno disciplinati “domani” dal decreto attuativo del R.E.N.T.Ri.
Cosa deve pretendere quindi il produttore, oggi, per andare esente da responsabilità?
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