di Giulia Todini
La pronuncia in commento si muove nel solco della responsabilità congiunta del produttore e detentore dei rifiuti in merito alle attività di gestione degli stessi.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel ribadire il suddetto consolidato principio afferma che nell’ambito di un contratto di appalto il trasferimento degli obblighi in materia di rifiuti non può comportare il venir meno della responsabilità del produttore o detentore indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti.
Ed invero, la pronuncia si fonda sull’evidenza per la Corte dell’ingerenza del committente nell’attività dell’appaltatore che, dunque, partecipando attivamente, lo avrebbe reso responsabile della condotta illecita.
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