di Greta Catini
L’illecito relativo all’abbandono di rifiuti è disciplinato dall’art. 192 del TUA il quale prevede il dovere-potere del Sindaco di emettere l’Ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi interessati nei confronti dei soggetti autori dell’illecito e degli obbligati in solido.
Ebbene, alla luce di tale disposizione, recentemente, il Sindaco di un comune Italiano, ha emesso la suddetta Ordinanza nei confronti di un soggetto privato che nel corso dello sgombro di un immobile, ha depositato su un terreno adiacente dei suppellettili, considerando tali oggetti come rifiuti.
Il destinatario dell’Ordinanza, tuttavia, ha presentato ricorso al TAR sostenendo l’insussistenza dell’illecito sulla base della natura di non rifiuto dei suppellettili.
Ma quali sono le condizioni per potersi parlare di “abbandono dei rifiuti”? e soprattutto, i suppellettili derivanti dallo sgombro di un immobile possono essere classificati come rifiuti?
Al TAR l’ardua Sentenza!
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