di Lucia Giulivi
Commento sentenza Corte di Cassazione, sez. IV penale, 6 settembre 2021, n. 32899
L’art. 16 del D.lgs. 81 del 2008 disciplina l’istituto giuridico della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Con la delega di funzioni, il Datore di Lavoro ha la possibilità di traslare i propri obblighi ad un altro soggetto rimanendo, al contempo, obbligato a vigilare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a questo trasferite.
L’orientamento granitico della Corte di Cassazione ha ritenuto che la delega di funzioni possa trovare applicazione anche in materia ambientale. In tale assetto, ai fini della sua validità, sono necessari determinati requisiti oggettivi e soggettivi. La Cassazione Penale con la recente sentenza n. 32861 del 6 settembre 2021 ha ribadito quali sono i presupposti necessari affinché la delega di funzioni ambientale possa produrre la sua efficacia esimente.
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