I veicoli sottoposti a sequestro giudiziario possono essere qualificati come rifiuti?

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di Greta Catini

Come noto, la definizione di rifiuto sancita nell’art. 183 del TUA dispone che è rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Ma i veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, possono essere ricondotti alla suddetta definizione ed essere qualificati come rifiuto?

A rispondere a tale quesito ha provveduto il TAR Campania nella Sentenza n. 537 del 2 marzo 2021.

Nel caso di specie, invero, una Società esercente l’attività di “soccorso stradale, gestione di depositi di veicoli sequestrati per Enti pubblici e privati” in qualità di Custode Giudiziario, veniva raggiunta da un’Ordinanza Sindacale con cui si intimava di provvedere “alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, previa attribuzione del relativo codice CER ed al ripristino dello stato dei luoghi”.

La ricorrente, tuttavia, ha impugnato il provvedimento sostenendo l’impossibilità di qualificare i veicoli sequestrati come rifiuti.


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