di Letizia Zavatti
Osare ma non troppo. Questo è il monito che il TAR Lazio, nella recente sentenza del 7 aprile 2021, n. 4121, lancia al Legislatore nazionale con riferimento ad alcune disposizioni di rango regolamentare contenute nel DM 182/19 emanato in attuazione dell’art. 228 D.Lgs. 152/2006.
Tale Decreto, invero, al fine dichiarato di evitare di effetti distorsivi della concorrenza, impone ai produttori di pneumatici che gestiscono più di 200 tonnellate e scelgono di occuparsi del loro fine vita singolarmente, di garantire il servizio di raccolta e avvio a smaltimento/recupero sull’intero territorio nazionale.
L’imposizione in questione, tuttavia, non solo non è richiesta dal Testo Unico Ambientale, ma sembra porsi in aperto contrasto sia con il dettato dell’art. 228 che con le pretese finalità di garanzia di efficienza del servizio e di tutela ambientale, creando i presupposti per nascita di un vero e proprio oligopolio.
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