La caduta del muro tra l’informativa antimafia e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali: TAR Lombardia n. 21 del 4 gennaio 2018

IL PUNTO SULL’ALBO


di Lucia Giulivi

La sentenza numero 21 del TAR Lombardia del 2018, offre lo spunto per ritornare a parlare della documentazione antimafia. In particolare la citata sentenza del 2018 richiama l’annoso problema della incomunicabilità tra i provvedimenti a contenuto autorizzatorio e l’applicazione dell’informativa antimafia. Ed invero, mentre in passato era pacifica la distinzione dell’ambito applicativo della comunicazione antimafia rispetto all’informativa, con la creazione della Banca Dati Nazionale Unica detta distinzione è venuta meno, per lasciar spazio ad un maggior controllo sui tentativi di infiltrazione mafiosa per il tramite di un accesso documentale ampio da parte della pubblica amministrazione e del prefetto. Come suggerisce la parola unica, in associazione alla Banca Dati, la distinzione di cui sopra non può trovare accoglimento in ragione anche della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1109 dell’8 marzo 2017 che ha sancito a chiare lettere la legittimità dell’applicazione dell’informativa interdittiva antimafia anche ai titoli autorizzativi.


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