di Carlo Cimellaro
Lo scorso 8 Febbraio si è concluso l’iter di riforma costituzionale che introduce la tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione. La legge di riforma, pubblicata in Gazzetta 22 Febbraio 2022, modifica gli art. 9 e 41 della Cost.
L’introduzione di ambiente e animali all’interno della Legge Fondamentale ha una valenza oltre che simbolica, anche pratica e sistematica, e rappresenta l’espressione al massimo livello normativo del sentimento che i cittadini provano con riferimento a tale problematica.
Il silenzio riserbato dalla Carta nei confronti della tutela dell’ambiente è infatti divenuto assordante.
Se questo da un lato è vero, dall’altro è bene sottolineare come il concetto di ambiente, seppur non preso in considerazione espressamente dai padri costituenti, aleggia sopra tanti dettami della Carta Cost.; dall’art. 9, che fino a un mese fa tutelava solo il paesaggio, fino ad arrivare all’esplicita menzione effettuata dall’art. 117 posto riforma del Titolo V, il quale però lo prende in considerazione solamente sul piano del riparto delle competenze.
Da tali appigli, tuttavia, la Corte Costituzionale ha saputo ben delineare, nel corso dei decenni, un’efficace sistema di tutela del suddetto bene giuridico.
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