L’interdittiva antimafia e le somme risarcitorie accertate in sentenza

231 ANTICORRUZIONE


di Lucia Giulivi

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito la natura ed i confini dell’interdittiva antimafia di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 2011. L’oggetto della sentenza è rappresentato dal rapporto esistente tra un giudicato attestante un risarcimento danni nei confronti di una società, e la misura interdittiva di divieto di percepire contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate (ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 159/2011) emessa nei confronti della medesima società destinataria delle somme risarcitorie. La pronuncia chiarisce la natura dell’interdittiva antimafia, qualificata come incapacità temporanea che comporta, che le somme accertate in favore del soggetto interdetto devono intendersi a lui spettanti, purtuttavia, l’effettiva riscossione delle stesse, potrà ottenersi solo al termine degli effetti della misura interdittiva emessa. Si ha così il congelamento temporaneo di somme dovute a soggetti di diritto privato da parte della pubblica amministrazione. Ma fino a quando?


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