di Lucia Giulivi
La normativa antimafia contiene al suo interno la previsione di apposita documentazione atta a tracciare la presenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa (informativa antimafia) ovvero la sussistenza di una causa di decadenza o sospensione di titoli autorizzativi (comunicazione antimafia). Relativamente all’informativa antimafia, la stessa può prevedere anche apposite misure interdittive che, a particolari condizioni, contagiano - è proprio il caso di dirlo- anche le società non destinatarie della misura ma che comunque intrattengono rapporti commerciali con le stesse. Per far fronte al contagio, una società potrà validamente adottare strumenti idonei a “tracciare” le attività nelle quali l’ente può incorrere in un rischio di infiltrazione mafiosa (si pensi alla gestione dei fornitori o ad operazioni societarie come una cessione di azienda). Tra le misure organizzative adottabili è possibile annoverare anche il modello 231. A riprova di ciò la L. 161 del 2017 ha aggiunto l’art. 34-bis al decreto antimafia consentendo all’amministratore giudiziario eventualmente nominato, la facoltà di adottare proprio il suddetto modello.
LEGGI DI PIU'