Sottoprodotto e decreti attuativi delle direttive sull’economia circolare: quali novità?

FOCUS

di Giulia Todini


Un tema particolarmente centrale nella disciplina sui rifiuti è il sottoprodotto. Questo perché il concetto di sottoprodotto è oggetto di continue incertezze applicative dovute alla difficile delimitazione che ne da la normativa.

Ed invero, i presupposti di applicazione del sottoprodotto - partendo da una preliminare distinzione con il rifiuto - passano attraverso il rispetto di determinate condizioni fissate dall’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006, attese le quali il produttore potrà riutilizzare anche quegli scarti - posto che non se ne disfi, non abbia l’intenzione di disfarsi né l’obbligo di disfarsene, appunto - e potrà procedere a riutilizzarli come materie prime.

Tale possibilità, che rappresenta un’indubbia agevolazione nella gestione dei residui che verrebbero esclusi ab origine dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti e quindi dalla stringente normativa di quest’ultimi, tuttavia, anche in ambito di interventi di modificata del testo unico ambientale a seguito del recepimento delle direttive europee non ha trovato una sua più compiuta definizione.


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