di Antonio Mogavero
La normativa sulle terre e rocce da scavo, di riordino e semplificazione della disciplina, prevede i criteri nel rispetto dei quali detto materiale deve considerarsi sottoprodotto piuttosto che rifiuto.
Ebbene, nella fase patologica, la qualifica di sottoprodotto spesso è intesa come l’ultimo baluardo al quale appellarsi nelle ipotesi in cui sono contestati comportamenti illeciti.
Si trascura, in sintesi, non solo che le terre e rocce da scavo, al pari degli altri materiali, possono essere gestite come sottoprodotti esclusivamente nel rispetto di specifiche condizioni, ma anche che il rispetto di queste deve essere accertato e valutato.
Al riguardo, il DPR 120/2017 prevede puntuali disposizioni, a seconda delle tipologie di cantiere da cui esitano le terre e rocce da scavo. A titolo esemplificativo, in caso di cantieri di piccole dimensioni il produttore è tenuto alla dichiarazione di cui all’art. 21.
Non sempre, però, tale documento risulta conforme alle prescrizioni normative. Cosa accade in tal caso?
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