Abrogazione dell’art. 260 D.Lgs. n.152/2006: il principio della riserva di codice in materia penale

AGGIORNAMENTI


di Giulia Todini

Con l’abrogazione dell’art. 260 del Testo unico ambientale – D.Lgs. n. 152/2006 – vi è stata la contestuale e pedissequa trasposizione della norma nel codice penale al nuovo art. 452 -quaterdecies. Ciò deve essere inquadrato quale mero riordino della materia penale alla luce dell’attuazione - con il D.Lgs. n. 21/2018 – nel nostro ordinamento del principio della riserva di codice in materia penale. Il fine di tale riordino – esplicitato nell’art. 85 della L. 103/2017 lett. q  – è quello di garantire una “migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali”. Ciò comporta che, ai fini della responsabilità penale del soggetto punito per attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, nulla cambia con la novella legislativa.


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