di Sabrina Tosti
La sentenza di annullamento dei regolamenti, dei decreti, delle ordinanze e, più in generale, degli atti normativi, nonché degli atti amministrativi generali e collettivi (contrapposti agli atti plurimi, cioè aventi una pluralità di destinatari, riguardanti ciascun destinatario), stante la natura indivisibile degli effetti dell’atto annullato, non si limita a produrre effetti nei confronti delle sole parti del giudizio, ma estende l’efficacia necessariamente ultra partes o addirittura erga omnes.
In conseguenza, mentre nel caso di atti plurimi o divisibili la sentenza di annullamento dispiega i propri effetti soltanto nei confronti del ricorrente vittorioso e l’amministrazione non è obbligata a estendere gli effetti del giudicato ai terzi estranei al giudizio - ferma restando la facoltà dell’Autorità amministrativa di estendere gli effetti del giudicato per ragioni di parità di trattamento - in caso di annullamento giurisdizionale di un atto collettivo o indivisibile anche il terzo beneficia necessariamente del giudicato in ragione della natura dell’atto annullato e segnatamente, in ragione della indivisibilità degli effetti dell’atto stesso in relazione ai suoi destinatari: infatti, laddove l’atto sia volto a provvedere in modo unitario e indivisibile, nei confronti di più soggetti, gli effetti dell’annullamento giudiziale non può che estendersi nei confronti di tutti.
In coerenza con detti principi è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto avverso la sentenza del TAR di annullamento di un atto generale e normativo, stante il passaggio in giudicato di altre sentenze del medesimo TAR pronunciate nei confronti di diversi ricorrenti, ma aventi ad oggetto il medesimo atto generale. (da ultimo Consiglio di Stato, IV, n. 2679 del 27 aprile 2020).
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