di Valentina Bracchi
Gli impianti mobili si caratterizzazione per essere, appunto, mobili, nel senso che non sono destinati ad essere impiegati in un unico sito/area, bensì sono progettati e costruiti per essere utilizzati in tempi diversi presso diversi e molteplici siti ed occasioni.
La disciplina in concreto applicabile agli impianti mobili – e, quindi, l’eventuale necessità di un’autorizzazione ambientale dei medesimi - varia a seconda che gli stessi siano utilizzati per il trattamento di rifiuti, ovvero di non rifiuti.
In particolare, la disciplina concretamente applicabile agli impianti mobili è differente a seconda che attraverso detti impianti vengano recuperati e/o smaltiti rifiuti, oppure vengano lavorati non rifiuti (prodotti/sottoprodotti).
All’interno della prima categoria, paiono inserirsi gli impianti che disidratano i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione. in quanto il legislatore (all’interno dell’art. 208), ha espressamente inteso escluderli dall’obbligo di autorizzazione.
È lecito pertanto chiedersi, quindi, se la disidratazione dei fanghi sia operazione di trattamento dei rifiuti oppure no e quale sia la ratio dell’esclusione.
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