La gestione dei rifiuti derivanti da articoli pirotecnici va eseguita non solo rispettando le norme del Testo Unico Ambientale, ma, data la natura del materiale, seguendo anche quelle predisposte dal Testo unico leggi di pubblica sicurezza.
È quanto affermato dal MiTe nella risposta all’interpello presentato dalla Regione Abruzzo (prot. 88853), riguardante la gestione di componenti esplosivi (CER 16 01 10), munizioni di scarto (16 04 02) e altri esplosivi di scarto (16 04 03). Non essendo tali materiali considerabili come esplosivi in disuso, bensì come rifiuti da articoli pirotecnici, trova sicuramente applicazione la parte IV del TUA e, inoltre, il DM 101/2016.
Il Dicastero aggiunge poi che, data la residua capacità esplodente dei rifiuti, gli impianti che procedono al loro smaltimento devono presentare una doppia autorizzazione, che risponda ai criteri posti non solo dalla normativa ambientale, ma anche da quella della pubblica sicurezza.
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