Rilevano i chiarimenti emersi in sede di subprocedimento di verifica congruità offerta

Contratti pubblici

L’ANAC, con delibera n. 101 del 15 marzo 2023, afferma che “non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che, avendo commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell’offerta economica presentata, consistente nella indicazione di tali costi su base annuale e non rapportata all’intera durata del contratto, fornisca, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economia presentata”.

Le conclusioni del Consiglio dell’Autorità interpellata fondano sulla facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante, confermata da recente giurisprudenza, di far ricorso ad un soccorso procedimentale, diretto a chiedere e ottenere dagli operatori economici chiarimenti sui contenuti essenziali dell’offerta tecnica ed economica.


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