Il Comitato nazionale dell’Albo, con la circolare n. 1 del 14 febbraio 2023, chiarisce in quale categoria sono tenute ad iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, nonché aree private adibite ad uso pubblico, al fine del trasporto dei rifiuti del verde così generati presso gli impianti di trattamento.
Occorre precisare che la nuova definizione di rifiuti urbani, introdotto all’art. 183 dal D.Lgs. 116/2020, ivi ricomprende i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi.
In tal quadro, il Comitato nazionale ha ritenuto che detti rifiuti, benché urbani, possano essere trasportati con l’iscrizione in 2-bis, qualora a tanto vi provveda lo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, essendo il produttore iniziale del rifiuto.
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