Trasporto rifiuti urbani, deroga all’utilizzo del formulario

GESTIONE


di Giacomo Betti

Il trasporto di rifiuti urbani non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi del D.lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 4, se ad effettuarlo è il gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito.

L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano precise condizioni.


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