di Giacomo Betti
Il trasporto di rifiuti urbani non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi del D.lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 4, se ad effettuarlo è il gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito.
L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano precise condizioni.
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