Il Ministero ha fornito, in risposta ad interpello, dei chiarimenti sull’utilizzo delle acque reflue affinate mediante autobotte.
In particolare, è stato chiarito che, nel caso di riutilizzo delle acque reflue affinate a fini irrigui in agricoltura, il trasporto mediante autobotti dal luogo di produzione al luogo di utilizzo non appare escluso ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 e dell’art. 7, d.l. n. 39/2023.
Per ciò che concerne il riutilizzo dell’acqua a fini diversi da quelli irrigui in agricoltura, trova, invece, applicazione la disciplina di cui al d.m. n. 185/2003, in base al quale il trasporto delle acque affinate non è previsto.
Inoltre, quando l’acqua raffinata non è un rifiuto, non sono necessari documenti diversi dagli ordinari documenti di trasporto.
ACCEDI PER LEGGERE