MASE: risposta a interpello su divieto di commercializzazione di buste di plastica

Plastica

Il MASE ha risposto all’interpello (n. 180065 del 3 ottobre 2024) proposto dalla Regione Emilia-Romagna in merito al divieto di commercializzazione delle shopper di plastica.

Nello specifico, la Regione aveva chiesto se in tale divieto rientrassero anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti a prescindere dalla loro cessione a terzi.

Il MASE ha precisato che “il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo”.

Per l’applicazione della sanzione ex art. 261, comma 4-bis, d.lgs. n. 152/2006, il Ministero ha evidenziato che “il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita”.


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