Imballaggi terziari e tassa sui rifiuti: la recente pronuncia della Cassazione n. 22890 del 2017 dà lo spunto per una ricostruzione del coordinamento tra le due discipline

AGGIORNAMENTI


di Roberta Tomassetti

Con l’ordinanza del 29 settembre 2017, n. 22890 la Cassazione (in armonia con quanto già precedentemente disposto da ultimo nell’ordinanza 18 aprile 2016, n. 7691) ha sancito che: per potersi avere esenzione da TARSU con riferimento agli imballaggi terziari, è rimesso in capo al contribuente l’onere di informare l’Amministrazione al fine di ottenere l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree dell’immobile idonee a produrre solo rifiuti di imballaggi terziari. Nella pronuncia la Cassazione si è espressa tenendo come quadro normativo di riferimento la disciplina in materia di TARSU - L. 507 del 1993 - e quella del Decreto Ronchi – D.Lgs. 22 del 1997 – poiché tali normative trovavano applicazione al caso di specie ratione temporis. L’ordinanza sarà l’occasione per valutare più in generale quale sia il rapporto tra la normativa in materia di imballaggi terziari e quella in materia di tassazione sui rifiuti con particolare riferimento al Codice ambiente, D.Lgs. 152 del 2006 ed all’odierna TARI, istituita con L. 147 del 2013.


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