La centrale a biomasse nel Parco Nazionale del Pollino: direttiva habitat e specie prioritarie; screening o v.i.a.; e della VINCA scaduta, quid juris?

GESTIONE


di Angelo Calzone



Un progetto atto ad incidere negativamente su un sito natura 2000, nel quale si trovano habitat o specie prioritarie, è ammesso soltanto se vi sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che riguardano la salute umana e la sicurezza pubblica oppure superano le conseguenze positive per l’ambiente o ancora se, prima dell’autorizzazione, la Commissione Europea esprime un parere sull’iniziativa prevista.
Il progetto della centrale Enel avendo una potenza termica di 157 MW termici e ricadendo in una area naturale protetta, il Parco Nazionale del Pollino, (dove le soglie dimensionali sono ridotte del cinquanta per cento) doveva essere necessariamente assoggettato alla procedura di V.I.A e non alla sola verifica di assoggettabilità.
Secondo il regolamento della Regione Calabria, la Vinca ha la durata di cinque anni. Nel 2015, anno del rilascio dell’A.U., questa era abbondantemente scaduta e, pertanto, andava rifatta. Pena l’illegittimità dell’autorizzazione unica.


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