di Luca Perri
L’irrogazione di sanzioni amministrative in materia ambientale nei confronti di soggetti dipendenti di enti pubblici, può comportare profili di responsabilità diversa ed ulteriore rispetto alla mera solidarietà tra soggetto contravventore ed ente di appartenenza di cui all’art. 6, terzo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Laddove, infatti, il contravventore operi all’interno di un ente pubblico – a seguito del pagamento della sanzione amministrativa da parte dell’ente obbligato in solido – si potrebbe prefigurare anche una responsabilità erariale del soggetto avente un rapporto di pubblico impiego o servizio.
Dopo aver ricondotto ad unità gli orientamenti esistenti in materia, la giurisprudenza contabile ha preso atto delle indicazioni pervenute dal legislatore al fine di chiarire se, ed entro quali limiti, sia possibile far rispondere tale soggetto del danno cagionato all’amministrazione di appartenenza.
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