La responsabilità dell’impresa committente per abbandono/ deposito incontrollato dei rifiuti

GESTIONE


di Giovanna Galassi


La sola qualifica di committente è idonea ai fini di un’affermazione di responsabilità penale per abbandono/deposito incontrollato di rifiuti o piuttosto è necessario che l’azienda committente prenda parte in qualche misura all’attività di produzione o gestione dei rifiuti? E se il committente fosse anche proprietario del terreno ove sono stati abbandonati i rifiuti, muterebbero i termini della questione e potrebbe rivendicarsi una responsabilità del committente- proprietario del terreno che non si è curato della condotta illecita posta in essere dall’appaltatore? La Cassazione ha trovato le risposte nella teoria del reato commissivo mediante omissione, nel concetto di “coinvolgimento”  nella responsabilità e nella culpa in vigilando, definendo i confini entro i quali il titolare dell’impresa/legale rappresentante dell’ente sia garante anche delle condotte di abbandono/deposito incontrollato poste in essere dai dipendenti della ditta alla quale i lavori erano stati commissionati. Sullo sfondo la definizione di “produttore dei rifiuti” .


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