di Claudia Annaloro
L’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l’attività di recupero rifiuti può essere iniziata decorsi 90 giorni dall’invio della comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente. La stessa norma stabilisce altresì che, la Provincia, accertata la regolarità dell’istanza, provvede ad iscrivere l’impresa richiedente in un apposito registro. Da ultimo, è stabilito inoltre che, qualora sia accertato il mancato rispetto dei requisiti normativamente richiesti, la Provincia vieta l’inizio o la prosecuzione della suddetta attività, salvo che l’interessato non si conformi alla normativa di settore nel termine fissato. La giurisprudenza amministrativa, sulla base dei consolidati principi di protezione ambientale, si esprime sul potere dell’amministrazione di denegare l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti oltre lo spirare del termine di novanta giorni normativamente previsto.
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