La responsabilità estesa del produttore (EPR): vera novità o concetto già noto?

AGGIORNAMENTI


di Daniele Carissimi

Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo della loro vita e sulla spinta delle istanze comunitarie, è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità estesa al produttore.
A ben vedere, la responsabilizzazione del produttore, era un concetto già noto al nostro ordinamento, sia come enucleazione in via di principio che nello specifico limitatamente a determinati tipi di prodotto (ad es. Pile e accumulatori, Pneumatici Fuori Uso, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e relativi rifiuti).
Purtuttavia, con un recente intervento, il legislatore comunitario, si è premurato di dettare i presupposti ed i limiti, prevedendone dei requisiti minimi di applicabilità per tutti gli Stati membri e con l’obbligo di adeguare non solo i nuovi sistemi, ma bensì anche quelli già esistenti, a tali previsioni.
Fondamentale, in questa fase, è quindi che i moniti espressi in sede comunitaria non restino privi di effettivi riscontri, di modo che quei requisiti minimi previsti dal legislatore sovranazionale – lungi dal costituire una “base” sulla quale adagiarsi, in quanto in parte già realizzati - costituiscano il punto di partenza e lo stimolo a fare “sempre di più e meglio”.


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